11 luglio 2014
Il servizio distribuzione del gas ad un passo dall’avvio delle gestioni d’ambito – a cura dell’ Avv. Prof. Giuseppe Franco Ferrari

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L’11 luglio 2014 è giunto a scadenza il primo dei termini di indizione delle gare per la selezione del gestore unico d’ambito del servizio di distribuzione del gas.

Il lungo percorso che porterà all’individuazione degli operatori d’ambito ha preso avvio nel 2007, allorquando l’articolo 46bis, d.l. 159/2007, ha introdotto l’attuale assetto gestorio su base sovracomunale al dichiarato scopo di garantire al settore della distribuzione di gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali.La norma ha delegato a fonti ministeriali il compito di definire i criteri per le nuove gare, nonché quello di individuare gli ambiti territoriali minimi. Soltanto tra il gennaio ed il novembre 2011 tale delega è stata attuata.

Il nuovo quadro si è andato, però, ad inserire in un contesto già ampiamente problematico, in quanto alla data di entrata in vigore del citato articolo 46 bis la gran parte delle amministrazioni territoriali si trovava nella fase transitoria di attuazione del decreto Letta (d.lgs. 164/2000).

Lo sconvolgimento dell’intero sistema organizzativo del servizio di distribuzione del gas ha indotto gli operatori ad adottare strategie volte a mantenere la propria fetta di mercato ed a disincentivare potenziali competitors. Sebbene l’intento del legislatore sia stato quello di ampliare la concorrenza nel settore della distribuzione, l’aggregazione territoriale delle gestioni ha pregiudicato i piccoli operatori, rafforzando la posizione di quelli più organizzati e capillarmente diffusi.

In tale contesto, la determinazione del valore di rimborso da riconoscere ai gestori uscenti è stato il maggior motivo di scontro tra questi ultimi e le amministrazioni locali, generatore di una plurima serie di conflitti che hanno interessato le aule di giustizia.

Il sistema di calcolo del quantum rimborsabile rappresenta la vera sfida a livello normativo, in quanto un assetto certo in materia sarebbe idoneo, da un lato, a garantire la corretta determinazione di un valore fondamentale al fine di consentire agli operatori di compiere prognosi certe circa l’entità dell’investimento connesso alla gestione del servizio e, dall’altro, ad evitare il proliferare del contenzioso, scongiurando, peraltro, illegittime barriere all’ingresso nel settore di riferimento.

Il dettato degli artt. 14 e 15 del decreto Letta, che a tal fine richiamava l’assetto contrattuale concordato tra l’operatore ed il concedente e, in via residuale, il disposto dell’art. 24, r.d. n. 2578/1925, si è dimostrato inidoneo a scongiurare i conflitti. Entrambi i sistemi, sia che facciano riferimento a valori contabili come quello degli investimenti non ancora ammortizzati, sia che applichino il criterio del costo della ricostruzione a nuovo, sono legati a valutazioni peritali soggettive e pertanto opinabili.

Il d.m. 226/2011 ha, quindi, individuato gli elementi necessari e dettagliato i parametri da utilizzare e le modalità applicative dei metodi di calcolo del valore industriale residuo delle dotazioni gas.

Più di recente, il Legislatore è intervenuto sul testo dell’art. 15, comma 5, del decreto Letta, con l’intento di razionalizzare il calcolo del valore di rimborso, avvicinandolo a metodologie basate su sistemi tariffari, nonché decurtando “in ogni caso” i contributi privati relativi ai cespiti di località. La modifica, introdotta dalla Legge n. 9/2014, ha operato un espresso rinvio a linee guida sui criteri e sulle modalità operative per la valutazione del valore di rimborso, all’epoca note in veste di documento di consultazione.

Solamente il 7 giugno 2014 è entrato in vigore il decreto ministeriale che ha ufficializzato il testo delle Linee Guida. Tralasciando gli aspetti più tecnici del documento, viene stabilito che solamente gli atti contrattuali stipulati prima dell’11 febbraio 2012 sono idonei ad incidere sul metodo di calcolo del rimborso. Vengono così posti nel nulla gli atti aggiuntivi o modificativi delle concessioni stipulati nell’imminenza delle procedure di gara e potenzialmente idonei a consolidare la posizione di mercato dei gestori uscenti.

Le Linee Guida ribadiscono la necessità di detrarre i contributi privati dal calcolo del valore, e ciò anche ove il contratto preveda il contrario e precisano i sistemi di computo dei contributi pubblici e privati da porre in detrazione, nonché del valore delle reti realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

I criteri tecnici sono senz’altro idonei a rendere maggiormente omogeneo il calcolo del rimborso che, tuttavia, in quanto risultante da una serie complessa di operazioni e di valutazioni, potrà comunque essere fonte di contenzioso, sebbene il giudicante avrà oggi strumenti più sicuri sui quali basare le proprie decisioni.

Vi è da chiedersi se, a questo punto, lo sforzo del regolatore possa dirsi pienamente idoneo a salvaguardare gli interessi connessi all’esatta quantificazione del rimborso.

La risposta, purtroppo, non può che essere rintracciata nel comma 16 dell’art. 5 del decreto criteri, che, in caso di disaccordo tra ente locale e gestore uscente in ordine al valore di rimborso, impone di inserire nel bando entrambi i riferimenti quantitativi. In esito al contenzioso, sarà l’operatore subentrante a coprire l’eventuale differenza tra il quantumversato e quello successivamente accertato.

L’inserimento nel bando di una forbice di valori conferisce aleatorietà all’investimento prospettato dal potenziale new comer, impossibilitato a conoscere a priori l’entità dell’indennizzo da corrispondere in caso di aggiudicazione della gara, e ciò ancor più ove si consideri che le tempistiche del giudizio sul valore possono rendere incerto il recupero in tariffa dell’eventuale surplus di rimborso.

La descritta disciplina potrebbe senz’altro essere usata a pretesto per la creazione di una barriera all’ingresso. In tal senso, pur a fronte di linee guida debitamente dettagliate, che interesse potrebbe avere il gestore uscente ad accordarsi con l’Amministrazione sul valore di rimborso?

 

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